Adempimenti normativi per le aziende
I principali adempimenti normativi per le aziende con almeno un dipendente,
sono i seguenti:
Decreto correttivo: principali novità.
Il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106, di modifica al testo unico sulla sicurezza sul lavoro,
ha operato una profonda revisione della normativa prevenzionale sulla base del presupposto
che una convinta e consapevole applicazione da parte delle aziende possa tradursi
in un effettivo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, senza inutili
penalizzazioni per le imprese. Il provvedimento apporta al corpo normativo in vigore
alcune significative modifiche che recepiscono le prime criticità emerse nei primi
mesi di applicazione del D.Lgs n°81/08 e migliora le regole stesse sulla sicurezza,
in un’ottica che tende a favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto
per favorirne l’applicazione corretta ed efficace.
Un aspetto di rilevante portata innovativa è rappresentato dalla semplificazione
degli adempimenti di carattere formale originariamente imposti dal D.Lgs n°81/08.
Si pensi, in primo luogo, alle previsioni che, non a caso, il legislatore ha già
reiteratamente procrastinato con il D.L. 97/08 prima (al 1” gennaio 2009) e con
il D.L. n°207/09 poi (al 16 maggio 2009).
Anzitutto l’art. 18, comma 1, lett. r) che obbliga il datore di lavoro a fornire
specifiche informazioni al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro (Smp) riguardo agli eventi infortunistici che prevedono una durata
superiore a uno e a tre giorni, costringendo, con riferimento a questi ultimi, a
una duplicazione di oneri informativi, essendo già obbligatoria la denuncia dei
medesimi infortuni all’lnail e all’Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui
l’infortunio è avvenuto (Dpr n°1124/1965).
In tal senso il nuovo provvedimento prevede una correzione del D.Lgs n°81/08 consentendo
l’assolvimento dell’obbligo informativo mediante la comunicazione in via telematica
all’inail e alI’lpsema, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
al lavoro superiore a tre giorni.
Sotto altro e non meno rilevante profilo viene posta la massima attenzione sull’altro
adempimento differito al 16 maggio 2009, vale a dire sulla previsione contenuta
nell’art. 28, comma 1, del D.Lgs n°81/08 in merito al requisito obbligatorio dell’apposizione
della data certa nel documento di valutazione dei rischi. La complessità della procedura
necessaria a conferire “certezza” alla data di redazione e ultimazione del documento
rappresenta senza dubbio un onere amministrativo pesante, integralmente gravante
sulle imprese, senza alcuna effettività di carattere sostanziale. Sono queste le
considerazioni che hanno spinto il legislatore ad affiancare all’originaria modalità
di certificazione del documento di valutazione dei rischi aziendali (data certa),
un altro sistema certificativo.
E’ previsto che il datore di lavoro, che se ne assume giuridicamente e in via esclusiva
la responsabilità, con la sottoscrizione per presa visione del rappresntante dei
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e dal medico competente.
Sempre in semplificazione il D.Lgs del 3 agosto 2009, n°106 ha inciso sull’obbligo
di redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze posto
dall’attuale testo dell’art. n°26, comma 3, del D.Lgs n°81/08, in tutti i casi,
anche per lavori di brevissima durata, senza che sussistano particolari rischi.
La pesantezza ditale onere e la sua scarsa rilevanza in determinati ambiti di attività
ha portato alla previsione di esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di redazione
del Duvri nei casi di fornitura di materiali, servizi di tipo intellettuale e comunque
di lavori di durata inferiore a due giorni quando non vi siano rischi specificamente
rilevanti. Nella stessa prospettiva va visto, tra gli altri, anche l’obbligo posto
in capo al medico competente dalI’art. n°25 del D.Lgs n°81/08, ed ora eliminato,
di trasmettere periodicamente agli organismi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio i dati sanitari aggregati e di rischio di lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria, con un inutile duplicazione di oneri informativi di carattere
esclusivamente documentale.
Normativa
Adeguamento Formazione Corsi per Lavoratori
Formazione in collaborazione con gli Enti Bilaterali
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato con:
Libro Unico del Lavoro
On line il Vademecum che risponde ai quesiti tecnici: In vista della scadenza del
regime transitorio e dell’entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro, prevista
per il 16 febbraio 2009, il Vademecum del Ministero risponde punto per punto ai
quesiti tecnici e di dettaglio.
Per approfondimenti: