Skip Navigation Links > Home Page > Normativa

Adempimenti normativi per le aziende

I principali adempimenti normativi per le aziende con almeno un dipendente, sono i seguenti:

Decreto correttivo: principali novità.

Il D.Lgs 3 agosto 2009, n°106, di modifica al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ha operato una profonda revisione della normativa prevenzionale sulla base del presupposto che una convinta e consapevole applicazione da parte delle aziende possa tradursi in un effettivo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, senza inutili penalizzazioni per le imprese. Il provvedimento apporta al corpo normativo in vigore alcune significative modifiche che recepiscono le prime criticità emerse nei primi mesi di applicazione del D.Lgs n°81/08 e migliora le regole stesse sulla sicurezza, in un’ottica che tende a favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne l’applicazione corretta ed efficace.

Un aspetto di rilevante portata innovativa è rappresentato dalla semplificazione degli adempimenti di carattere formale originariamente imposti dal D.Lgs n°81/08. Si pensi, in primo luogo, alle previsioni che, non a caso, il legislatore ha già reiteratamente procrastinato con il D.L. 97/08 prima (al 1” gennaio 2009) e con il D.L. n°207/09 poi (al 16 maggio 2009).

Anzitutto l’art. 18, comma 1, lett. r) che obbliga il datore di lavoro a fornire specifiche informazioni al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Smp) riguardo agli eventi infortunistici che prevedono una durata superiore a uno e a tre giorni, costringendo, con riferimento a questi ultimi, a una duplicazione di oneri informativi, essendo già obbligatoria la denuncia dei medesimi infortuni all’lnail e all’Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui l’infortunio è avvenuto (Dpr n°1124/1965).

In tal senso il nuovo provvedimento prevede una correzione del D.Lgs n°81/08 consentendo l’assolvimento dell’obbligo informativo mediante la comunicazione in via telematica all’inail e alI’lpsema, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.

Sotto altro e non meno rilevante profilo viene posta la massima attenzione sull’altro adempimento differito al 16 maggio 2009, vale a dire sulla previsione contenuta nell’art. 28, comma 1, del D.Lgs n°81/08 in merito al requisito obbligatorio dell’apposizione della data certa nel documento di valutazione dei rischi. La complessità della procedura necessaria a conferire “certezza” alla data di redazione e ultimazione del documento rappresenta senza dubbio un onere amministrativo pesante, integralmente gravante sulle imprese, senza alcuna effettività di carattere sostanziale. Sono queste le considerazioni che hanno spinto il legislatore ad affiancare all’originaria modalità di certificazione del documento di valutazione dei rischi aziendali (data certa), un altro sistema certificativo.

E’ previsto che il datore di lavoro, che se ne assume giuridicamente e in via esclusiva la responsabilità, con la sottoscrizione per presa visione del rappresntante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.

Sempre in semplificazione il D.Lgs del 3 agosto 2009, n°106 ha inciso sull’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze posto dall’attuale testo dell’art. n°26, comma 3, del D.Lgs n°81/08, in tutti i casi, anche per lavori di brevissima durata, senza che sussistano particolari rischi. La pesantezza ditale onere e la sua scarsa rilevanza in determinati ambiti di attività ha portato alla previsione di esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di redazione del Duvri nei casi di fornitura di materiali, servizi di tipo intellettuale e comunque di lavori di durata inferiore a due giorni quando non vi siano rischi specificamente rilevanti. Nella stessa prospettiva va visto, tra gli altri, anche l’obbligo posto in capo al medico competente dalI’art. n°25 del D.Lgs n°81/08, ed ora eliminato, di trasmettere periodicamente agli organismi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i dati sanitari aggregati e di rischio di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con un inutile duplicazione di oneri informativi di carattere esclusivamente documentale.

Normativa

Adeguamento Formazione Corsi per Lavoratori

Formazione in collaborazione con gli Enti Bilaterali

Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato con:

Libro Unico del Lavoro

On line il Vademecum che risponde ai quesiti tecnici: In vista della scadenza del regime transitorio e dell’entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro, prevista per il 16 febbraio 2009, il Vademecum del Ministero risponde punto per punto ai quesiti tecnici e di dettaglio.

Per approfondimenti: